Onorevoli Deputati! - Le relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico grazie al rinnovato slancio dell'azione italiana nella penisola coreana. Tra Italia e Corea del Sud si è aperta infatti una stagione di contatti ad alto livello politico che, dall'inizio del 2007, ha
a) sostituire l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica che, firmato a Roma il 2 marzo 1984, è sprovvisto di copertura finanziaria;
b) adattare i contenuti dell'Accordo alle nuove caratteristiche e ai bisogni scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.
Illustrazione dell'Accordo.
Il testo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.
Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica.
L'articolo 1 enuncia la finalità dell'Accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi.
L'articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca.
L'articolo 3 promuove la cooperazione tra le Parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali.
L'articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione.
L'articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione.
L'articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi.
L'articolo 7 stabilisce, con riferimento ai princìpi inclusi nell'Annesso dell'Accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni.
L'articolo 8 decide la costituzione di una Commissione mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell'elaborazione dei Programmi esecutivi periodici.
L'articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie