Onorevoli Deputati! - Le relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico grazie al rinnovato slancio dell'azione italiana nella penisola coreana. Tra Italia e Corea del Sud si è aperta infatti una stagione di contatti ad alto livello politico che, dall'inizio del 2007, ha

 

Pag. 2

già fatto registrare la visita in Corea del Ministro degli affari esteri Massimo D'Alema (4-5 febbraio) e la visita in Italia del Presidente della Repubblica sudcoreana Roh Moo-hyun (14-16 febbraio), mentre si è svolta a metà aprile la missione a Seoul del Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi.

      Uno dei volet principali dell'attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Corea del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. Nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico la Corea è oggi un leader mondiale, e grande è l'attenzione posta dall'industria e dal Governo coreano agli investimenti nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica, con l'obiettivo di entrare tra i 10 Paesi leader in tale ambito entro il 2010. Da parte sua l'Italia, che, in armonia con le linee guida e le strategie del Governo italiano nel campo della politica della ricerca di base e industriale (in particolare il Programma nazionale di ricerca 2005-2007), intende profilarsi in Estremo Oriente sempre di più come Paese capace di produrre eccellenze tecnologiche e di stabilire sinergie con Stati partner particolarmente avanzati, vede la Corea del Sud come interlocutore privilegiato in tale settore di cooperazione.

      Le basi della collaborazione scientifico-tecnologica fra Italia e Corea risiedono nel precedente Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 2 marzo 1984. A tale Accordo hanno fatto seguito i vari Protocolli esecutivi di collaborazione scientifica e tecnologica di cui il più recente è l'VIII Protocollo, firmato a Roma il 12 dicembre 2006, valido fino al 2009.

      In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:

          a) sostituire l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica che, firmato a Roma il 2 marzo 1984, è sprovvisto di copertura finanziaria;

          b) adattare i contenuti dell'Accordo alle nuove caratteristiche e ai bisogni scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

Illustrazione dell'Accordo.

      Il testo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.

      Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica.

      L'articolo 1 enuncia la finalità dell'Accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi.

      L'articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca.

      L'articolo 3 promuove la cooperazione tra le Parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali.

      L'articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione.

      L'articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione.

      L'articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi.

      L'articolo 7 stabilisce, con riferimento ai princìpi inclusi nell'Annesso dell'Accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni.

      L'articolo 8 decide la costituzione di una Commissione mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell'elaborazione dei Programmi esecutivi periodici.

      L'articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie

 

Pag. 3

relative all'attuazione e all'interpretazione dell'Accordo.

      L'articolo 10 descrive i tempi e le procedure per emendare l'Accordo.

      L'articolo 11 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (l'accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche). Determina inoltre la validità e la denuncia dell'Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.